Art. 17
Il Collegio dei Probiviri è formato da tre soci eletti dall’Assemblea. Uno dei tre membri può essere socio Onorario. Il Collegio resta in carica tre anni e può essere rieletto fino a un massimo di tre mandati. Il Collegio, su richiesta del Consiglio Direttivo, interpreta le norme dello Statuto, definisce le controversie di cui all’art. 20.