DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO – DURATA

Art. 1

È costituita l’Associazione denominata “Centro di Documentazione e di Ricerca per la didattica della lingua francese nell’Università Italiana” (di seguito “Centro” o “Associazione”). Nello svolgimento dell’attività sociale è ammesso l’uso della sigla Do.Ri.F. – Università.

Art. 2

È costituita l’Associazione denominata “Centro di Documentazione e di Ricerca per la didattica della lingua francese nell’Università Italiana” (di seguito “Centro” o “Associazione”). Nello svolgimento dell’attività sociale è ammesso l’uso della sigla Do.Ri.F. – Università.

Art. 3

L’Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. Il Centro ha lo scopo di promuovere ricerche che riguardino la lingua, la cultura e la didattica della lingua e cultura francese e francofona nell’ambito dell’università italiana e delle istituzioni straniere ed internazionali che operano in un’ottica plurilingue e pluriculturale, nonché di favorire la raccolta e la diffusione di dati, informazioni, documenti e studi in tali ambiti. In particolare, l’Associazione cura: 1) la promozione e lo svolgimento di ricerche di linguistica teorica e applicata al francese e ai contesti multilingui; 2) la promozione e lo svolgimento di ricerche interdisciplinari in scienze umane e sociali; 3) la formazione iniziale e in servizio dei docenti della Scuola e dell’Università per il consolidamento del ponte UniversitàScuola; 4) la formazione alla ricerca scientifica dei giovani studiosi; 5) l’analisi del materiale di cui sopra e delle relative fonti; 6) la formazione e la diffusione di strumenti bibliografici, scientifici e didattici, in particolare attraverso l’impiego di nuove tecnologie; 7) la costituzione di uno o più archivi.

Art. 4

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato, salvo il venire meno degli scopi associativi o la pluralità dei soci.

DEI SOCI – AMMISSIONE – DECADENZA – ESCLUSIONE – RECESSO

Art. 5

Il Centro è aperto a tutti i docenti di lingua e cultura francese e francofona nelle università italiane e a coloro che comunque sono interessati alla ricerca ed alla didattica di tale lingua-cultura, nonché alla ricerca nell’ambito del plurilinguismo nelle università. I soci possono appartenere alle seguenti categorie: Fondatori, Ordinari e Onorari. I soci Fondatori sono i soci che hanno dato vita all’Associazione riunendosi in Assemblea per la delibera dell’atto costitutivo. I soci Fondatori sono anche soci Ordinari. I soci Ordinari sono le persone fisiche che fanno parte dell’Associazione e sono ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto interessati per ragioni di studio e/o di lavoro a conoscere e ad approfondire gli ambiti di interesse dell’Associazione. I soci Onorari sono coloro che, previa delibera dell’Assemblea, possono contribuire al perseguimento degli scopi dell’Associazione in ragione dei titoli professionali e accademici acquisiti e per essersi distinti in attività di studio nelle materie di interesse dell’Associazione. Tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative hanno diritto di avvalersi dei servizi culturali e di documentazione del Centro. Si è ammessi come soci del Centro su domanda scritta. L’ammissione è deliberata all’unanimità dal Consiglio Direttivo. Quest’ultimo darà comunicazione all’Assemblea delle nuove ammissioni alla prima adunanza successiva alla delibera. Con la richiesta di ammissione, il candidato dichiara di accettare il presente Statuto. L’ammissione del socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e le clausole di decadenza di cui all’art.6. Al Centro possono essere ammesse come soci anche associazioni e istituzioni, italiane o straniere, su domanda sottoscritta dal legale rappresentante.

Art. 6

I soci sono tenuti al versamento di un contributo annuale nella misura fissata dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo entro il termine da questo stabilito. In caso di morosità protratta per più di un anno, il socio decade dal rapporto associativo per effetto di una delibera assunta dal Consiglio Direttivo. Tale delibera è presa dopo l’invio di un sollecito da parte del Consiglio Direttivo al socio moroso, sollecito che potrà essere trasmesso anche via posta elettronica.

Art. 7

Ferma l’ipotesi di esclusione di cui all’art. 6, la qualità di socio si perde per morte, per recesso, per condanna penale che comporti l’interdizione dai pubblici uffici o la radiazione da un albo professionale o per decisione dell’Assemblea qualora il socio si renda inadempiente agli obblighi nascenti dallo statuto e dai regolamenti adottati dal Consiglio, ovvero tenga un comportamento in grave contrasto con la politica culturale e con il decoro del Centro e per ogni altra giusta causa. In caso di scioglimento, per qualsivoglia causa, del rapporto associativo rispetto al socio, questi o i suoi eredi non hanno diritto a pretendere né la restituzione di quanto conferito o attribuito all’associazione né la corresponsione somme pari al valore della quota di partecipazione all’associazione.

Art. 7 bis

Ferma l’ipotesi di decadenza di cui all’art. 6), la qualità di socio si perde per morte, per recesso, per condanna penale che comporti l’interdizione dai pubblici uffici o la radiazione da un albo professionale o per decisione dell’Assemblea qualora il socio si renda inadempiente agli obblighi nascenti dallo Statuto e dai regolamenti adottati dal Consiglio, o qualora tenga un comportamento in grave contrasto con la politica culturale e con il decoro del Centro. Il socio ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall’Associazione tramite invio al Consiglio Direttivo di una comunicazione scritta per raccomandata o per posta elettronica certificata, tre mesi prima dello scadere dell’anno in corso. In caso di scioglimento, per qualsivoglia causa, del rapporto associativo rispetto al socio, questi o i suoi eredi non hanno diritto a pretendere né la restituzione di quanto conferito o attribuito all’associazione né la corresponsione di somme pari al valore della quota di partecipazione all’Associazione. Le quote di partecipazione all’Associazione non sono trasmissibili né tra vivi né per causa di morte.

DEL FONDO SOCIALE

Art. 8

Il fondo comune del Centro è costituito e alimentato: dai contributi annuali dei soci; dalle sovvenzioni dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, di Governi stranieri e di altre Amministrazioni pubbliche, italiane ed internazionali; dalle eccedenze attive sulla gestione; da convenzioni di enti privati, da lasciti, donazioni e da ogni bene che comunque pervenga al Centro, previa accettazione del Consiglio Direttivo. Le disponibilità liquide dell’Associazione sono depositate presso un istituto di credito. Il fondo comune è indivisibile finché il Centro resta in vita.

DEGLI ORGANI SOCIALI E DEGLI UFFICI CULTURALI

Art. 9

Sono organi del Centro: l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere, il Segretario Generale, il Revisore dei Conti (se nominato), il Collegio dei Probiviri (se nominato). Tutte le cariche sono assunte a titolo gratuito.

Art. 10

L’Assemblea si compone di tutti i soci. Essa elegge nel suo seno il Consiglio Direttivo, il Revisore dei Conti e il Collegio dei Probiviri, composto da tre soci. Le predette cariche vengono rinnovate ogni triennio dall’Assemblea. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. L’Assemblea delibera: – sulla nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo; – sulla nomina e la revoca del Collegio dei Probiviri; – sulla nomina e la revoca del Revisore dei Conti; – sullo stato patrimoniale, sul rendiconto economico e sul conto economico preventivo; – sulle modifiche dello Statuto; – su quanto domandato per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 11

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per deliberare sullo stato patrimoniale, sul rendiconto economico e sul conto preventivo. Si riunisce, altresì, in ogni tempo, su richiesta, corredata dall’indicazione dell’ordine del giorno, del Consiglio Direttivo, o di un terzo dei soci. Alla convocazione provvede con un preavviso di almeno dieci giorni, anche per via telematica, il Presidente, fissando il giorno, l’ora ed il luogo tanto della prima quanto della seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora. L’Assemblea si intende regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno due terzi dei soci, personalmente o per delega, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci. Ogni socio può rappresentare per delega al massimo altri tre soci. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti e rappresentati. Per le modifiche dello Statuto, è necessaria la maggioranza dei voti dei due terzi dei soci sia in prima che in seconda convocazione. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice-Presidente. Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è depositato presso la sede sociale. I soci hanno diritto di prenderne visione attraverso il sito associativo.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di tre membri e non più di undici componenti. Il Consiglio Direttivo può costituire dei Gruppi di ricerca e può nominare un Coordinatore dei gruppi di ricerca, nonché il Direttore della rivista associativa – ove esistente. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino a un massimo di tre mandati. La carica è gratuita. In caso di dimissioni o di morte di un consigliere il Consiglio stesso provvederà a sostituirlo per cooptazione demandando alla prossima Assemblea ordinaria la ratifica della nomina. Il Consiglio Direttivo amministra il fondo sociale, predispone lo stato patrimoniale, il rendiconto economico e il conto preventivo ed ha il potere di compiere ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione diretto al conseguimento delle finalità specificate nel precedente art. 3 ed alla realizzazione dei programmi deliberati. Il Consiglio valuta la compatibilità di tali programmi con la situazione finanziaria dell’Associazione e specifica i mezzi di copertura dei relativi costi. Il Consiglio può adottare regolamenti interni sulle modalità di accesso alla documentazione e sullo svolgimento delle ricerche e delle attività del Centro. Delle deliberazioni è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente. Il Consiglio delibera a maggioranza, purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 13

Col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio nomina nel suo seno un Presidente, un Vice-Presidente, un Tesoriere e un Segretario Generale. Il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario Generale durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di tre mandati. Le cariche sono gratuite. Spetta al Presidente, o, in sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente:

  • convocare e presiedere l’Assemblea dei soci;
  • convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca il Consiglio con un preavviso di almeno dieci giorni alla chiusura di ogni esercizio per la redazione dello stato patrimoniale, del rendiconto economico, e del conto preventivo, ed ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre consiglieri.

Art. 14

La firma sociale e la rappresentanza attiva e passiva, negoziale e giudiziale, dell’Associazione spettano al Presidente, e, in sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente e/o al Segretario Generale. Il Presidente è tenuto a informare il Consiglio Direttivo di qualsiasi atto compiuto in nome dell’Associazione.

ESERCIZI SOCIALI

Art. 15

L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Annualmente vengono predisposti ed approvati uno stato patrimoniale ed un rendiconto economico, al 31 dicembre dell’anno precedente, nonché un conto economico preventivo per l’esercizio successivo. Lo stato patrimoniale e il rendiconto sono depositati presso la sede sociale e pubblicati in apposita partizione del sito associativo, perché i soci possano consultarli, almeno trenta giorni prima di quello per il quale è convocata l’assemblea chiamata ad approvarlo. Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal rendiconto economico sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività scientifiche, culturali e istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o rispetto alle stesse complementari.

REVISORE DEI CONTI

Art. 16

La contabilità sociale è controllata da un Revisore dei Conti nominato dall’Assemblea. I servizi di esazione, cassa e tenuta della contabilità del Centro sono svolti dal Tesoriere, sotto il controllo del Revisore dei Conti. Le obbligazioni assunte e le spese sostenute dovranno inerire strettamente alle finalità istituzionali del Centro.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 17

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre soci eletti dall’Assemblea. Uno dei tre membri può essere socio Onorario. Il Collegio resta in carica tre anni e può essere rieletto fino a un massimo di tre mandati. Il Collegio, su richiesta del Consiglio Direttivo, interpreta le norme dello Statuto, definisce le controversie di cui all’art. 20.

QUOTE ASSOCIATIVE

Art. 18

Tutti i soci sono tenuti a versare la quota associativa il cui importo è deliberato annualmente dal Consiglio Direttivo.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 19

L’Associazione si scioglie per deliberazione assembleare adottata con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci. L’assemblea procederà in tal caso alla nomina di uno o più liquidatori, purché in numero dispari, determinandone i poteri. In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell’Associazione, il patrimonio della stessa è devoluto ad altre associazioni o enti con finalità analoghe, giusta deliberazione dell’Assemblea.

CONTROVERSIE

Art. 20

Qualsiasi controversia dei soci tra loro o con l’Associazione relativa all’applicazione o all’interpretazione del presente Statuto, nonché ai rapporti associativi, è devoluta al Collegio dei Probiviri. Le determinazioni del Collegio dei Probiviri sono da considerarsi definitive e inappellabili.

DISCIPLINA APPLICABILE

Art. 21

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicheranno le norme del Libro I del Codice Civile sulle associazioni.