Art. 9

Sono organi del Centro: l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere, il Segretario Generale, il Revisore dei Conti (se nominato), il Collegio dei Probiviri (se nominato). Tutte le cariche sono assunte a titolo gratuito.

Art. 10

L’Assemblea si compone di tutti i soci. Essa elegge nel suo seno il Consiglio Direttivo, il Revisore dei Conti e il Collegio dei Probiviri, composto da tre soci. Le predette cariche vengono rinnovate ogni triennio dall’Assemblea. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. L’Assemblea delibera: – sulla nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo; – sulla nomina e la revoca del Collegio dei Probiviri; – sulla nomina e la revoca del Revisore dei Conti; – sullo stato patrimoniale, sul rendiconto economico e sul conto economico preventivo; – sulle modifiche dello Statuto; – su quanto domandato per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 11

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per deliberare sullo stato patrimoniale, sul rendiconto economico e sul conto preventivo. Si riunisce, altresì, in ogni tempo, su richiesta, corredata dall’indicazione dell’ordine del giorno, del Consiglio Direttivo, o di un terzo dei soci. Alla convocazione provvede con un preavviso di almeno dieci giorni, anche per via telematica, il Presidente, fissando il giorno, l’ora ed il luogo tanto della prima quanto della seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora. L’Assemblea si intende regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno due terzi dei soci, personalmente o per delega, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci. Ogni socio può rappresentare per delega al massimo altri tre soci. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti e rappresentati. Per le modifiche dello Statuto, è necessaria la maggioranza dei voti dei due terzi dei soci sia in prima che in seconda convocazione. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice-Presidente. Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è depositato presso la sede sociale. I soci hanno diritto di prenderne visione attraverso il sito associativo.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di tre membri e non più di undici componenti. Il Consiglio Direttivo può costituire dei Gruppi di ricerca e può nominare un Coordinatore dei gruppi di ricerca, nonché il Direttore della rivista associativa – ove esistente. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino a un massimo di tre mandati. La carica è gratuita. In caso di dimissioni o di morte di un consigliere il Consiglio stesso provvederà a sostituirlo per cooptazione demandando alla prossima Assemblea ordinaria la ratifica della nomina. Il Consiglio Direttivo amministra il fondo sociale, predispone lo stato patrimoniale, il rendiconto economico e il conto preventivo ed ha il potere di compiere ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione diretto al conseguimento delle finalità specificate nel precedente art. 3 ed alla realizzazione dei programmi deliberati. Il Consiglio valuta la compatibilità di tali programmi con la situazione finanziaria dell’Associazione e specifica i mezzi di copertura dei relativi costi. Il Consiglio può adottare regolamenti interni sulle modalità di accesso alla documentazione e sullo svolgimento delle ricerche e delle attività del Centro. Delle deliberazioni è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente. Il Consiglio delibera a maggioranza, purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 13

Col voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio nomina nel suo seno un Presidente, un Vice-Presidente, un Tesoriere e un Segretario Generale. Il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario Generale durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di tre mandati. Le cariche sono gratuite. Spetta al Presidente, o, in sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente:

  • convocare e presiedere l’Assemblea dei soci;
  • convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca il Consiglio con un preavviso di almeno dieci giorni alla chiusura di ogni esercizio per la redazione dello stato patrimoniale, del rendiconto economico, e del conto preventivo, ed ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre consiglieri.

Art. 14

La firma sociale e la rappresentanza attiva e passiva, negoziale e giudiziale, dell’Associazione spettano al Presidente, e, in sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente e/o al Segretario Generale. Il Presidente è tenuto a informare il Consiglio Direttivo di qualsiasi atto compiuto in nome dell’Associazione.