Art. 5
Il Centro è aperto a tutti i docenti di lingua e cultura francese e francofona nelle università italiane e a coloro che comunque sono interessati alla ricerca ed alla didattica di tale lingua-cultura, nonché alla ricerca nell’ambito del plurilinguismo nelle università. I soci possono appartenere alle seguenti categorie: Fondatori, Ordinari e Onorari. I soci Fondatori sono i soci che hanno dato vita all’Associazione riunendosi in Assemblea per la delibera dell’atto costitutivo. I soci Fondatori sono anche soci Ordinari. I soci Ordinari sono le persone fisiche che fanno parte dell’Associazione e sono ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto interessati per ragioni di studio e/o di lavoro a conoscere e ad approfondire gli ambiti di interesse dell’Associazione. I soci Onorari sono coloro che, previa delibera dell’Assemblea, possono contribuire al perseguimento degli scopi dell’Associazione in ragione dei titoli professionali e accademici acquisiti e per essersi distinti in attività di studio nelle materie di interesse dell’Associazione. Tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative hanno diritto di avvalersi dei servizi culturali e di documentazione del Centro. Si è ammessi come soci del Centro su domanda scritta. L’ammissione è deliberata all’unanimità dal Consiglio Direttivo. Quest’ultimo darà comunicazione all’Assemblea delle nuove ammissioni alla prima adunanza successiva alla delibera. Con la richiesta di ammissione, il candidato dichiara di accettare il presente Statuto. L’ammissione del socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso e le clausole di decadenza di cui all’art.6. Al Centro possono essere ammesse come soci anche associazioni e istituzioni, italiane o straniere, su domanda sottoscritta dal legale rappresentante.
Art. 6
I soci sono tenuti al versamento di un contributo annuale nella misura fissata dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo entro il termine da questo stabilito. In caso di morosità protratta per più di un anno, il socio decade dal rapporto associativo per effetto di una delibera assunta dal Consiglio Direttivo. Tale delibera è presa dopo l’invio di un sollecito da parte del Consiglio Direttivo al socio moroso, sollecito che potrà essere trasmesso anche via posta elettronica.
Art. 7
Ferma l’ipotesi di esclusione di cui all’art. 6, la qualità di socio si perde per morte, per recesso, per condanna penale che comporti l’interdizione dai pubblici uffici o la radiazione da un albo professionale o per decisione dell’Assemblea qualora il socio si renda inadempiente agli obblighi nascenti dallo statuto e dai regolamenti adottati dal Consiglio, ovvero tenga un comportamento in grave contrasto con la politica culturale e con il decoro del Centro e per ogni altra giusta causa. In caso di scioglimento, per qualsivoglia causa, del rapporto associativo rispetto al socio, questi o i suoi eredi non hanno diritto a pretendere né la restituzione di quanto conferito o attribuito all’associazione né la corresponsione somme pari al valore della quota di partecipazione all’associazione.
Art 7 bis
Ferma l’ipotesi di decadenza di cui all’art. 6), la qualità di socio si perde per morte, per recesso, per condanna penale che comporti l’interdizione dai pubblici uffici o la radiazione da un albo professionale o per decisione dell’Assemblea qualora il socio si renda inadempiente agli obblighi nascenti dallo Statuto e dai regolamenti adottati dal Consiglio, o qualora tenga un comportamento in grave contrasto con la politica culturale e con il decoro del Centro. Il socio ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall’Associazione tramite invio al Consiglio Direttivo di una comunicazione scritta per raccomandata o per posta elettronica certificata, tre mesi prima dello scadere dell’anno in corso. In caso di scioglimento, per qualsivoglia causa, del rapporto associativo rispetto al socio, questi o i suoi eredi non hanno diritto a pretendere né la restituzione di quanto conferito o attribuito all’associazione né la corresponsione di somme pari al valore della quota di partecipazione all’Associazione. Le quote di partecipazione all’Associazione non sono trasmissibili né tra vivi né per causa di morte.