Art. 8
Il fondo comune del Centro è costituito e alimentato: dai contributi annuali dei soci; dalle sovvenzioni dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, di Governi stranieri e di altre Amministrazioni pubbliche, italiane ed internazionali; dalle eccedenze attive sulla gestione; da convenzioni di enti privati, da lasciti, donazioni e da ogni bene che comunque pervenga al Centro, previa accettazione del Consiglio Direttivo. Le disponibilità liquide dell’Associazione sono depositate presso un istituto di credito. Il fondo comune è indivisibile finché il Centro resta in vita.