Art. 15
L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Annualmente vengono predisposti ed approvati uno stato patrimoniale ed un rendiconto economico, al 31 dicembre dell’anno precedente, nonché un conto economico preventivo per l’esercizio successivo. Lo stato patrimoniale e il rendiconto sono depositati presso la sede sociale e pubblicati in apposita partizione del sito associativo, perché i soci possano consultarli, almeno trenta giorni prima di quello per il quale è convocata l’assemblea chiamata ad approvarlo. Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal rendiconto economico sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività scientifiche, culturali e istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o rispetto alle stesse complementari.