Art. 19
L’Associazione si scioglie per deliberazione assembleare adottata con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci. L’assemblea procederà in tal caso alla nomina di uno o più liquidatori, purché in numero dispari, determinandone i poteri. In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell’Associazione, il patrimonio della stessa è devoluto ad altre associazioni o enti con finalità analoghe, giusta deliberazione dell’Assemblea.