Disciplina applicabile
Art. 21 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicheranno le norme del Libro I del Codice Civile sulle associazioni.
Art. 21 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicheranno le norme del Libro I del Codice Civile sulle associazioni.
Art. 20 Qualsiasi controversia dei soci tra loro o con l’Associazione relativa all’applicazione o all’interpretazione del presente Statuto, nonché ai rapporti associativi, è devoluta al Collegio dei Probiviri. Le determinazioni del Collegio dei Probiviri sono da considerarsi definitive e inappellabili.
Art. 19 L'Associazione si scioglie per deliberazione assembleare adottata con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci. L'assemblea procederà in tal caso alla nomina di uno o più liquidatori, purché in numero dispari, determinandone i poteri. In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione, il patrimonio della stessa è devoluto ad altre associazioni o
Art. 18 Tutti i soci sono tenuti a versare la quota associativa il cui importo è deliberato annualmente dal Consiglio Direttivo.
Art. 17 Il Collegio dei Probiviri è formato da tre soci eletti dall’Assemblea. Uno dei tre membri può essere socio Onorario. Il Collegio resta in carica tre anni e può essere rieletto fino a un massimo di tre mandati. Il Collegio, su richiesta del Consiglio Direttivo, interpreta le norme dello Statuto, definisce le controversie di
Art. 16 La contabilità sociale è controllata da un Revisore dei Conti nominato dall’Assemblea. I servizi di esazione, cassa e tenuta della contabilità del Centro sono svolti dal Tesoriere, sotto il controllo del Revisore dei Conti. Le obbligazioni assunte e le spese sostenute dovranno inerire strettamente alle finalità istituzionali del Centro.
Art. 15 L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Annualmente vengono predisposti ed approvati uno stato patrimoniale ed un rendiconto economico, al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché un conto economico preventivo per l'esercizio successivo. Lo stato patrimoniale e il rendiconto sono depositati presso la sede sociale e
Art. 9 Sono organi del Centro: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere, il Segretario Generale, il Revisore dei Conti (se nominato), il Collegio dei Probiviri (se nominato). Tutte le cariche sono assunte a titolo gratuito. Art. 10 L’Assemblea si compone di tutti i soci. Essa elegge nel suo seno
Art. 8 Il fondo comune del Centro è costituito e alimentato: dai contributi annuali dei soci; dalle sovvenzioni dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, di Governi stranieri e di altre Amministrazioni pubbliche, italiane ed internazionali; dalle eccedenze attive sulla gestione; da convenzioni di enti privati, da lasciti, donazioni e da ogni bene che comunque pervenga
Art. 5 Il Centro è aperto a tutti i docenti di lingua e cultura francese e francofona nelle università italiane e a coloro che comunque sono interessati alla ricerca ed alla didattica di tale lingua-cultura, nonché alla ricerca nell’ambito del plurilinguismo nelle università. I soci possono appartenere alle seguenti categorie: Fondatori, Ordinari e Onorari. I